di Vito SIbilio
PREMESSA
Ci sono molti autori che hanno espresso le loro idee sulla Chiesa e sul Papato, mediante la finzione letteraria. Il Santo o I sandali di Pietro sono tra le più famose delle loro opere, mentre di recente The Young Pope o The New Pope hanno reso il genere, a cavallo tra letteratura e cinema, assai popolare. Anche io proverò a fare lo stesso.
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Quel che segue è tratto dalla voce “Giovanni Paolo III”, a cura di Lothar Von Sybel, dell’Enciclopedia Cattolica, vol. XLV, Città del Vaticano- Metropolis della Luna, LEV- Edizioni del Mare della Tranquillità, 2223.
Le emergenze all’inizio del Papato
C’erano molte questioni irrisolte in ambito dottrinale nella Chiesa Cattolica e che aspettavano un Papa che le affrontasse. Il papa Giovanni Paolo III ha posto mano a delle iniziative volte a risolvere le crisi ereditate.
Promulgando la decretale Matrimonialia Quaedam, il Papa si è occupato della questione dell’assoluzione e della comunione ai divorziati, anche risposati, e del dibattito sorto attorno all’argomento in ambito morale, canonico e sacramentale. Giovanni Paolo III, nella sua decretale, ha fissato alcuni punti: che nessun documento magisteriale può contraddire altri documenti di rango superiore; che nessun Sinodo può modificare la dottrina definita; che il magistero interpreta la Rivelazione ma non la sostituisce; che l’interpretazione del magistero stesso può avvenire solo in una ermeneutica della continuità, onde evitare che l’autorità della Chiesa sia usata contro se stessa in palese contraddizione; che chi discorda da questi principi non è cattolico e non può ricoprire alcuna dignità, svolgere nessuna funzione e accedere ai Sacramenti. In conseguenza di ciò, il Papa ha ribadito che una colpa, grave o veniale, è di regola sempre imputabile e che la soggettivizzazione della responsabilità è solo eccezionale; che la minore responsabilità non implica l’inesistenza dell’azione cattiva; che la sua minore imputabilità, una volta appurata, esige che il soggetto colpevole modifichi quel comportamento nel quale è incorso a causa della sua trascuratezza involontaria; che il divorzio, le nozze civili tra battezzati, le nuove nozze dopo il divorzio, la convivenza, l’omosessualità e la convivenza tra omosessuali sono peccati mortali. Dopo aver precisato tutto questo, ha proposto soluzioni allo spinoso problema dei divorziati risposati. Ha rammentato che chi subisce il divorzio non ha nessuna restrizione all’accesso ai sacramenti, che invece sono preclusi a chi lo causa, a meno che non avesse altro mezzo per interrompere una convivenza pericolosa per l’anima o per il corpo. Ha stabilito che chi ha un nuovo legame dopo il divorzio, subìto o voluto, non può accedere ai sacramenti se non dopo aver interrotto la propria relazione. Ha sancito altresì che coloro i quali sono nell’impossibilità materiale o morale di ricostituire il proprio matrimonio, pur avendo la responsabilità di averla distrutta, o anche coloro che sono nelle medesime impossibilità di interrompere una nuova eventuale convivenza, anche ma non solo in considerazione della presenza di una prole in essa nata, possono, se pentiti della loro colpa, essere assolti e ammessi alla comunione, purché, se conviventi, si impegnino a vivere nella continenza o, se caduti in peccato sessuale, si confessino nuovamente. Il Papa ha inoltre concesso il permesso di assolvere i divorziati, anche eventualmente conviventi o risposati, prima ancora che interrompano la convivenza o tentino di ricostruire il loro matrimonio, purché diano segni chiari di pentimento, rimandando la comunione eucaristica al completamento del percorso di restaurazione della propria vita cristiana. Ha invece stabilito che, in punto di morte o per la partecipazione alle esequie di congiunti o alle celebrazioni sacramentali dei figli, i divorziati risposati o conviventi siano immediatamente ammessi alla comunione sacramentale, purché mostrino la resipiscenza di cui sopra. Infine, ravvisando nel vizio di sacramentalità il difetto canonico più comune nei matrimoni odierni, compresi quelli infranti col divorzio, ha ordinato a tutti i vescovi di concedere la nullità di matrimonio a tutte quelle coppie che attestino la sussistenza di quell’impedimento, anche tramite la testimonianza di uno solo di loro. Imponendo a coloro che ne fossero responsabili una penitenza previa, i vescovi potranno autorizzare le nuove nozze canoniche dei fedeli a cui il matrimonio è stato così annullato. Giovanni Paolo III ha inviato la decretale a tutti i prelati della Chiesa perché la sottoscrivessero e ha scomunicato e deposto da ogni funzione i disobbedienti.
Il Papa, in appendice alla decretale, ha poi ribadito l’illiceità della contraccezione e della fecondazione artificiale e rimandando ad un suo intervento successivo la soluzione dei casi controversi. I testi recentemente pubblicati e basati su un approccio soggettivista a questi argomenti sono stati censurati e i loro autori indotti a sottomettersi o a lasciare l’insegnamento o la cura d’anime.
Giovanni Paolo III ha inoltre promulgato la decretale Ecclesiastica Quaedam, in cui ricorda che il potere delle chiavi spetta nella Chiesa al Papa e ai vescovi, che essi non hanno bisogno del consenso dei fedeli, che il senso della fede di questi ultimi coincide sempre e solo con quanto universalmente e continuamente creduto, che esso non si applica all’etica vissuta, che il sacerdozio legale è superiore a quello reale, che la fonte dell’infallibilità della Chiesa e del senso della fede dei suoi membri è Cristo mediante lo Spirito ma che l’infallibilità del Papa e dei vescovi non è una manifestazione del senso della fede dei battezzati, in quanto le due cose discendono direttamente da Cristo stesso. I canoni della EQ permettono di introdurre la consultazione dei fedeli in materia disciplinare non ancora normata, estesa a tutti i battezzati e senza nessun obbligo di applicazione dell’esito da parte dei pastori, oltre che sempre a margine di assemblee prelatizie o ecclesiastiche tenute ai sensi del diritto canonico.
Individuando le radici degli errori contenuti nei testi magisteriali da lui corretti, Giovanni Paolo III, con la decretale Conventicula Quaedam, ha condannato le opere e gli errori del Neomodernismo, del Neoamericanismo, della Mafia di San Gallo, del primo e secondo Patto delle Catacombe, del Manifesto di Colonia, di quello di Chiesa 2011, di Pfafferinitiativ e ha rinnovato la censura della Teologia della Liberazione e del Movimento Noi Siamo Chiesa. Il Papa ha ribadito l’immutabilità dei dogmi e della morale, il divieto di operare segretamente nella Chiesa, la condanna delle società segrete, del socialismo e del comunismo, ha condannato l’ecologismo, il migrazionismo, il femminismo, l’inclusivismo e il pacifismo nelle forme radicali, oltre che l’idea che la perfezione cristiana risieda nella povertà e non nella carità. Il Pontefice ha ordinato a tutti i prelati e ai chierici della Chiesa di sottoscrivere la decretale e l’ha inviata allo stesso scopo ai docenti di Università e dei seminari, scomunicando e deponendo i ribelli.
Allo scopo di separare la Chiesa dagli errori del secolo, con la decretale Conditor Veritatis ha condannato il mondialismo, la cultura woke, il neoliberismo, l’omosessualismo, e il transumanesimo, proibendo ai cattolici di collaborare alle organizzazioni che li promuovono e di ricevere finanziamenti da fondazioni o enti legati alla finanza globalista. Ha altresì condannato ogni forma di esoterismo e occultismo.
Giovanni Paolo III ha posto mano alla crisi disciplinare del clero, varando la decretale Sacerdotalia Quaedam, nella quale ha disposto la scomunica latae sententiae per i chierici e i religiosi pedofili, pederasti, efebofili, depravati, sodomiti, nicolaiti, abitualmente incontinenti e simoniaci, ordinando ai vescovi di cercarli attivamente e, una volta individuati, di ridurli allo stato laicale. Ha altresì stabilito che i rei confessi siano solo secolarizzati, mentre i colpevoli di peccati lontani nel tempo siano solo degradati e sottoposti a penitenza canonica. Ha incaricato i metropoliti di controllare i vescovi e i primati di controllare i metropoliti in tal senso, comminando ai prelati complici la pena della scomunica e della deposizione. Per rendere più efficace la normativa, ha condannato le teorie di genere, l’omosessualismo, il matrimonio omosessuale e le adozioni omosessuali, il movimento di emancipazione dei pedofili e tutte le perversioni sessuali attualmente note, comminando la scomunica a chi sostiene attivamente queste idee o pratica la pedofilia, la gerontofilia, il sadismo, il masochismo, la necrofilia e la zoofilia. Ha ribadito che non si può assolvere in confessione chi non vuole abbandonare qualsivoglia perversione e che chi li assolve è scomunicato latae sententiae e, se scoperto, secolarizzato. Il Papa ha ordinato ai vescovi di inviargli un report annuale sui casi disciplinari individuati e risolti, mentre ha inviato i suoi legati in ogni provincia ecclesiastica per provvedere direttamente in tal senso. Ha inoltre stabilito che coloro che hanno perversioni sessuali non possano essere né ordinati né ammessi alla vita consacrata e che, per il futuro, laddove lo siano stati, vengano immediatamente sospesi.
Rendendo pubbliche, in un apposito libro bianco, le manovre dei poteri occulti secolari nei confronti della Chiesa nel corso dei decenni, ossia dell’URSS, degli USA, delle associazioni mondialiste e delle società segrete, il Papa ha rafforzato la sua manovra di purificazione. Onde evitare la proliferazione del dissenso, Giovanni Paolo III ha riformato il diritto penale e la procedura penale nella Chiesa, restaurando le vecchie pene, determinando i poteri degli arcipreti e dei loro capitoli, dei vescovi, dei metropoliti, dei primati, dei patriarchi e dei concili locali, nonché degli abati e delle abbadesse, dei superiori provinciali e generali degli Ordini religiosi e dei loro capitoli, oltre che quelli della Santa Sede, soffermandosi in particolare sulle competenze della Curia Romana (decretale Vergentis in senium).
Giovanni Paolo III ha poi istituito il Venerabile Istituto Disciplinare della Santa Censura Apostolica Universale, governata da un Consiglio di Censori presieduto da lui stesso e ramificato in ogni ordine e grado della gerarchia, con Censori nazionali, regionali e diocesani, nonché generalizi e provinciali per gli Ordini religiosi, ognuno dei quali coadiuvato da un segretario per la dottrina, il culto e la disciplina canonica. A tale Istituto spetta di perseguire ogni eresia, sacrilegio e violazione canonica di norme imposte dalla Santa Sede (decretale Accipite nobis). Ha poi concesso ai Patriarchi delle Chiese sui iuris di avere Istituti propri, con poteri analoghi (decretale Ad extirpandam) e ha istituito le Censure diocesane, coi rispettivi raccordi provinciali, regionali e nazionali, che vigilino sui reati riservati agli ordinari (decretale Ad abolendam).
Per rendere autonoma la Chiesa da un punto di vista finanziario, Giovanni Paolo III ha pazientemente ricostruito il sistema dei benefici per il clero e ha istituito quello dei beni pastorali per i luoghi di culto accanto a quello dei beni di dotazione per gli organismi ecclesiastici, ottenendo l’esenzione fiscale in tutti gli Stati, e fissando l’obbligo del clero, dei religiosi e dei laici di corrispondere le giuste tasse ecclesiastiche (decretale Regalia Ecclesiae).
La riforma della Curia Romana
Interessandosi al governo centrale della Chiesa, il Papa ha emanato alcune costituzioni apostoliche per riorganizzarlo. La costituzione apostolica Munus Petri ha riorganizzato la Curia Romana, confermando il governo orizzontale e le udienze di tabella, ripristinando la divisione tra Sacre Congregazioni, Pontifici Consigli, Tribunali e Uffici, confermando Commissioni e Comitati serventi, articolando le strutture periferiche necessarie e istituendo organismi internazionali di raccordo. E’ risultato il seguente schema strutturale.
- Sacre Congregazioni, esercitanti giurisdizione attiva, rette da un Prefetto Apostolico aiutato da un Segretario e da un Sottosegretario Apostolici e costituite da un certo numero di Padri Cardinali e Vescovi Membri: Per la Dottrina della Fede, Per i Vescovi, Per la Sacra Liturgia e i Santi Sacramenti, Per i Sacri Canoni (presiedute dal Papa stesso assistito dai Segretari apostolici), Per l’Evangelizzazione dei Popoli (col Dipartimento autonomo per la Nuova Evangelizzazione dell’Occidente e da cui dipendono le Pontificie Opere Missionarie e i cui beni sono amministrati, a richiesta, dalla fiduciaria denominata Istituto Opere Missionarie), Per le Chiese di diritto proprio (divisa nelle due sezioni Per le Chiese Orientali e Per le Chiese occidentali, ciascuna retta da un proprio Segretario), Per il Clero, Per i Religiosi, Per i Laici, Per le Cause dei Santi (presieduto dal Segretario della Congregazione per la Sacra Liturgia), Per i Seminari e gli Istituti di Studio, Per lo Stato della Città del Vaticano, Per gli Affari Pubblici della Chiesa (le ultime due presiedute dal Segretario di Stato, col Camerlengo di SRC segretario della prima e il Segretario degli Affari Pubblici della Segreteria di Stato che svolge le stesse funzioni nella seconda), Per gli Affari Sociali (divisa nelle due sezioni, rette ognuna da un Segretario, Per la Promozione della Giustizia e della Pace e Per l’Esercizio della Carità, presso la quale sono istituti i Dipartimenti autonomi per la Sanità, per le Migrazioni e il Turismo, per la Famiglia e da cui dipende la Caritas Internationalis; i beni della Congregazione sono gestiti, a richiesta, dall’Istituto Opere di Carità e che amministra anche tutte le Fondazioni Pontificie assistenziali, che dipendono dalla Congregazione), Per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Per il Dialogo interreligioso e coi non credenti (divisa nelle due sezioni, rette ciascuna da un Segretario, Per il dialogo interreligioso e Per i non credenti e presieduta dal Prefetto della precedente).
- Pontifici Consigli, che esercitano un coordinamento, retti da un Presidente aiutato da un Segretario e da un Segretario e costituito da un certo numero di Consiglieri Cardinali e Vescovi: Per i Mezzi di Comunicazione di Massa (da cui dipendono le amministrazioni palatine del Centro Televisivo Vaticano, della Radio Vaticana, dell’Osservatore Romano, della Libreria Editrice Vaticana, della Tipografia Poliglotta Vaticana e quelle neo istituite del Centro Teatrale, di quello Cinematografico e di quello Telematico Vaticani), Per la Cultura e i Beni Culturali Ecclesiastici (divisa in due sezioni, rette ciascuna da un Segretario: Per la Cultura – a sua volta dotata di due dipartimenti Per il dialogo interculturale e Per la promozione della Cultura cristiana e da cui dipendono le Accademie Pontificie, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche e le amministrazioni palatine della Specola Vaticana, del Bioparco Vaticano, dell’Orto Botanico Pontificio, delle Riserve Naturali Pontificie di Terra e di Mare e del Centro Ricerche Scientifiche e Tecnologiche della Santa Sede– e Per i Beni Culturali Ecclesiastici – da cui dipende l’amministrazione palatina dei Musei Vaticani).
- Tribunali, esercitanti una funzione giudicante in foro esterno o interno: della Santa Segnatura Apostolica (presieduto, in qualità di Prefetto Apostolico, dal Segretario della Congregazione dei Sacri Canoni, che fa anche da Uditore di Sua Santità, e divisa nelle sezioni di Giustizia e di Grazia, ricostituita appositamente), della Santa Penitenzieria Apostolica (retto dal Cardinale Penitenziere Maggiore, assistito dal Collegio dei Penitenzieri) e della Sacra Rota Romana (governato dal Collegio degli Uditori retto dal Decano).
- Uffici, svolgenti funzioni amministrative: della Segreteria di Stato (retta dal Cardinale Segretario di Stato e divisa nelle due sezioni Per gli Affari Generali o Ordinari – retta dal Sostituto per gli Affari Generali assistito dall’Assessore e da sette Assessori vicari- e Per gli Affari Pubblici o Straordinari – retta dal Segretario per gli Affari Pubblici assistito dal Sottosegretario e da sette Sottosegretari vicari – e raccordata da un Coordinamento formato dal Segretario di Stato, dal Sostituto della Prima Sezione e dal Segretario della Seconda; presso la Prima Sezione sono costituiti gli Uffici Centrale del Lavoro, delle Pubbliche Relazioni, quello Centrale di Statistica, e quello della Difesa e dell’Ordine Pubblico; dalla Prima Sezione dipende la Scuola Superiore della Curia Romana, che devono frequentare coloro che sono chiamati a lavorarvi e il cui Rettore è l’Assessore della Sezione; presso la Seconda Sezione sono costituiti l’Ufficio della Cifra, quello dei Brevi ai Capi di Stato e di Governo – retti entrambi dal Segretario della Sezione- quello del Coordinamento del Personale diplomatico – retto dal Sottosegretario della Sezione – quello Centrale di Sicurezza e quello Centrale di Informazioni – questi ultimi due assimilati rispettivamente a un servizio di controspionaggio e di spionaggio; dalla Seconda Sezione dipende la Pontificia Accademia Ecclesiastica, per la formazione del personale diplomatico e il cui Cancelliere è il Segretario della Sezione; dall’Ufficio delle Pubbliche Relazioni, retto dal Portavoce Ufficiale della Santa Sede, dipendono gli Acta Apostolicae Sedis, che egli dirige; dall’Ufficio Centrale di Statistica dipende l’Annuario Pontificio; dall’Ufficio della Difesa, retto dal Gonfaloniere di SRC assistito dal Generale di SRC, dipendono i Corpi di Armata e la Gendarmeria), della Cancelleria Apostolica (retta dal Segretario di Stato come Cancelliere di SRC e che redige e smista i documenti della Curia), della Segreteria delle Belle Lettere (retto dal Segretario delle Belle Lettere e che compone i testi nelle lingue antiche e moderne e che è divisa nelle due sezioni Per le Lettere Classiche e Per le Lettere Moderne), della Camera Apostolica (retta dal Camerlengo di SRC e divisa in tre sezioni, Per la riscossione delle imposte, Per l’amministrazione dei fondi camerali e Per la Sede Vacante, rette rispettivamente da un Collettore Maggiore, un Tesoriere e un Maresciallo del Conclave), dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (retta da un Presidente e divisa in due sezioni, Per i beni mobili o Straordinaria e Per i beni immobili o Ordinaria, rette rispettivamente da un Segretario e un Delegato; dalla prima sezione dipendono tutte le Fondazioni Pontificie a scopo di lucro), della Prefettura Apostolica degli Affari Economici (retta da un Prefetto Apostolico divisa in tre sezioni: Per la redazione del bilancio, Per la revisione dei conti e Per l’informazione finanziaria, retti rispettivamente da un Razionario, un Revisore e un Sovrintendente; dall’ultima sezione dipende la Banca Centrale Vaticana), della Prefettura della Corte Pontificia (retta dal Prefetto e divisa nelle quattro sezioni Per l’amministrazione della Casa Pontificia, Per i Sacri Palazzi, per la Disciplina della Corte Pontificia Ecclesiastica e Laica, Per la Disciplina del Patriziato Romano – rette dal Maggiordomo, dal Gran Maestro e dallo stesso Prefetto le ultime due – e da cui dipendono le amministrazioni palatine della Reverenda Fabbrica di San Pietro e delle Fabbriche delle altre Basiliche Patriarcali e Giubilari), dell’Elemosineria Apostolica (retto dal Prefetto della Congregazione per gli Affari Sociali col titolo di Grande Elemosiniere), delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (retto dal Maestro delle Cerimonie e da cui dipendono le Schole Cantorum delle Basiliche Pontificie e diviso nelle due sezioni Per le Celebrazioni e Per la Disciplina della Cappella Papale e Cardinalizia), della Biblioteca Apostolica Vaticana, dell’Archivio Apostolico Vaticano (retti dal medesimo Cardinale, Bibliotecario e Archivista di SRC, nonché Segretario dell’Ufficio delle Lettere e Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura; dalla Biblioteca dipendono le amministrazioni palatine della Tipografia Poliglotta Vaticana, della Cineteca e della Discoteca Vaticane; dall’Archivio quelle della Filmoteca e dell’Audioteca), della Segreteria Permanente del Sinodo dei Vescovi e della Dieta dei Patriarchi (retta dal Segretario della Congregazione dei Vescovi), del Vicariato Generale di Sua Santità per la Città e la Diocesi di Roma e per lo Stato della Città del Vaticano (retto dal Cardinale Vicario Generale e diviso in due sezioni: Per la Città e la Diocesi di Roma – con la sua struttura interna – e Per la Città del Vaticano, retta da un Pro-Vicario Generale)-
- Organismi serventi, retti da funzionari dei dicasteri di riferimento: Venerabile Istituto Disciplinare della Santa Censura Apostolica Universale, retta dal Collegio dei Censori, formato dai reggenti delle Congregazioni della Dottrina della Fede, dell’Evangelizzazione dei Popoli, delle Chiese di diritto proprio, dei Vescovi, del Clero, dei Religiosi, dei Laici, dei Sacri Canoni, della Sacra Liturgia e dei Seminari; Pontificia Commissione Biblica Centrale, Pontificia Commissione Teologica Internazionale Centrale, Pontificia Commissione Disciplinare della Curia Romana, Pontificia Commissione Centrale contro gli abusi sessuali, presso la Congregazione per la Dottrina della Fede e presiedute dal Segretario della stessa; Pontificia Commissione per gli Ebrei, divisa in una sezione missionaria e una per il dialogo e quindi appoggiata alle Congregazioni per l’Evangelizzazione dei Popoli e per l’Unità dei Cristiani e retta insieme dai Prefetti dei due dicasteri; Pontificia Commissione per i Musulmani, divisa anch’essa in due sezioni analoghe e appoggiata alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e a quella per il Dialogo interreligioso e retta insieme dai Prefetti dei due dicasteri; Commissione Cardinalizia per i Santuari di Diritto Pontificio, presso la Congregazione per il Clero e retta dal Prefetto della stessa; Pontificia Opera Centrale per i Congressi Internazionali del Laicato Cattolico – divisa in tre Unioni: Religiosa, Politico-Culturale ed Economico-Sociale- e Consiglio Pastorale Mondiale, presso la Congregazione per i Laici e retti dal Prefetto della stessa; Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra, presso la Congregazione per la Sacra Liturgia e retta dal Segretario della stessa; Pontificia Commissione Centrale per la Difesa della Vita, presso la Congregazione per gli Affari Sociali e retta dal Prefetto della stessa; Consiglio Cardinalizio per lo studio dei problemi economici ed organizzativi della Santa Sede, presso il Coordinamento della Segreteria di Stato e retta dal Segretario di Stato; Banca Centrale Vaticana, presso la Prefettura degli Affari Economici, retta da un Governatore Generale e che sorveglia le fiduciarie della Santa Sede, ossia l’Istituto Opere di Religione (che amministra i beni affidatigli da quegli organismi della Santa Sede che non hanno altre fiduciarie di riferimento), l’Istituto Opere Missionarie, l’Istituto Opere di Carità e l’Istituto Opere di Solidarietà (che amministra i beni affidatigli dalla Congregazione dei Seminari e dei Pontifici Consigli), ognuno retto da un Presidente e da un Consiglio di Sovrintendenza.
- Organismi dipendenti esterni, i cui Presidenti sono nominati dalla Santa Sede: Unione dei Superiori Religiosi e Unione delle Superiore Religiose, presso la Congregazione dei Religiosi; Unione dei Presidenti dei Movimenti Ecclesiali, presso la Congregazione dei Vescovi; Unione dei Presidenti delle Associazioni di Apostolato di Azione Cattolica, presso la Congregazione per i Laici; Federazione Mondiale delle Organizzazioni Socio Caritative Cattoliche, Federazione Mondiale Sanitaria Cattolica, Federazione Mondiale Cattolica per le Migrazioni, Federazione Mondiale Cattolica per il Turismo, Federazione Mondiale dei Consultori Familiari Cattolici, presso la Congregazione per gli Affari Sociali; Federazione Mondiale delle Scuole e delle Università Cattoliche, presso la Congregazione per i Seminari; Federazione Mondiale dei Mezzi di Comunicazione di Massa Cattolici, presso il Pontificio Consiglio per i Mezzi di Comunicazione di Massa; Federazione Mondiale delle Organizzazioni Culturali Cattoliche, presso il Pontificio Consiglio per la Cultura.
- Organismi periferici: le Nunziature, le Delegazioni, le Internunziature Apostoliche, dipendenti dalla Segreteria di Stato; i Censori Apostolici, dipendenti dal Collegio dei Censori; i rappresentanti del Papa presso i capi delle Chiese di diritto proprio, dipendenti dalla Congregazione per le Chiese di Diritto Proprio; i Legati e i Visitatori Apostolici ad gentes, dipendenti dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; i Legati Apostolici pro iustitia, pace et caritate, dipendenti dalla Congregazione per gli Affari Sociali; i rappresentanti del Papa presso le Chiese cristiane non cattoliche e presso la Comunità ebraica, dipendenti dalla Congregazione per l’Unità dei Cristiani; i rappresentanti del Papa presso le religioni non cristiane e presso le associazioni laiche internazionali, dipendenti dalla Congregazione per il Dialogo interreligioso e coi non credenti; i Sovrintendenti Apostolici alle Belle Arti, dipendenti dal Pontificio Consiglio per la Cultura e i Beni Culturali; i Collettori Apostolici, dipendenti dalla Camera Apostolica.
Il Papa si è riservato di delegare il coordinamento dei dicasteri ad un Cardinale, in sua vece e in base alle necessità, ma senza identificarlo con nessuno dei capi dicastero e senza assegnargli un ufficio, in quanto non ha ravvisato la correttezza dell’istituzione di un vicario del Vicario di Cristo. Per qualche tempo, Giovanni Paolo III ha guidato personalmente, ma non ex officio, le Congregazioni per l’Evangelizzazione dei Popoli e per le Chiese di Diritto Proprio, e ha svolto le funzioni di Segretario di Stato. I capi dicastero non hanno più un mandato a tempo ma semplicemente ad nutum Pontificis. Il Papa li ha scelti innanzitutto tra i Cardinali Vescovi e Diaconi. I Segretari dei dicasteri più importanti devono, alla fine del loro incarico, essere nominati Nunzi Apostolici per completare la loro formazione e poi rientrare a Roma. I funzionari della Curia devono seguire un apposito cursus honorum. I laici e le laiche possono ricoprire incarichi anche direttivi nei dicasteri che non esercitano giurisdizione, venendo reclutati soprattutto tra gli aristocratici romani. I Padri e i Membri delle Congregazioni, dei Pontifici Consigli e delle Pontificie Commissioni sono tenuti a condividere momenti di preghiera e formazione e a seguire norme precise di vita pubblica e privata, a pena di decadenza dall’incarico.
Il Sacro Collegio
Per il Sacro Collegio degli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali di Santa Romana Chiesa, Giovanni Paolo III ha emanato la costituzione apostolica Famuli Petri, in cui ricorda che il Primato del Papa è anche quello della Chiesa di Roma e quindi del suo clero, appunto cardinale. Ha fissato a centosettanta il numero dei Cardinali elettori, basandosi sull’anzianità di nomina e non sull’età, la cui discriminante è abolita. A costoro ha attribuito i titoli dei tre Ordini dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi. Ha raddoppiato le diocesi suffraganee di Roma, scindendo i titoli doppi ed elevando alcune sedi della Provincia romana al rango cardinalizio e ha restituito ai Cardinali Vescovi il governo delle loro diocesi, obbligandoli ad occuparsene tanto quanto le mansioni di Curia. Ha elevato a Titoli tutte le Parrocchie di Roma e anche le Chiese rette da Arcipreti e le dignità canonicali dei Capitoli delle Basiliche Pontificie, obbligando i Cardinali residenti nella città a svolgere una cura d’anime e attribuendo ai Vescovi ausiliari di Roma ex officio alcune delle dignità canonicali nei Capitoli delle Basiliche Patriarcali. Ha triplicato le Diaconie rendendole funzionanti e obbligando i Cardinali Diaconi ad operarvi. Giovanni Paolo III ha restaurato l’antica disciplina canonica e liturgica dei Cardinali, provvedendo al loro sostentamento mediante la costruzione di apposite dimore presso i Titoli e aumentando il Piatto cardinalizio, nonché restituendo loro i segni visibili della loro dignità, ossia il galero, la veste serica, la cauda di mezzo metro e l’anello di zaffiro. Ha ripristinato la reservatio in pectore e i due Concistori di nomina. Ha declassato al rango di Cardinali onorari quelli di nomina troppo recente per rientrare tra quelli pleno iure e ha tolto loro i Tituli, a meno che non fossero vacanti, fissando a non più di ottanta il numero dei porporati onorifici e senza l’obbligo di conferire tali galeri. Ha stabilito che ogni Cardinale può chiedere un Titolo di precedenza più elevata, se si rende vacante, e che il Pontefice non può negarglielo, a meno che non implichi il cambiamento di Ordine. Il Pontefice ha fissato gli obblighi comuni di preghiera dei Cardinali viventi a Roma e le norme della vita privata e pubblica dei Principi della Chiesa, la cui inosservanza implica la decadenza dalla porpora. Il Papa ha tolto il galero ai Cardinali indegni moralmente o sostenitori di dottrine non ortodosse, ripristinando la sua giurisdizione esclusiva, canonica, civile e penale, su ognuno di essi. Ha stabilito che i Cardinali creati debbano avere, almeno subito dopo la nomina, l’Ordine sacro corrispondente e ha ribadito che essi sono membri nati dei Concili Ecumenici, nonché dei sinodi romani di ogni tipo. Ha confermato al vertice del Sacro Collegio il Cardinal Decano assistito dal Protopresbitero e dal Protodiacono. Ha dotato ogni Titolo di un beneficio e tutto il Collegio di beni propri, amministrati dal Camerlengo del Collegio tramite la Banca Centrale Vaticana. Ha ordinato ai Cardinali che non siano pastori d’anime di risiedere a Roma. Il Papa ha stabilito di tenere Concistori segreti ogni mese, semipubblici ogni tre, pubblici ogni sei, e una volta all’anno un Concistoro deliberante. Ha sancito l’obbligo di partecipazione ai Cardinali residenti a Roma per tutte le adunanze, a quelli di tutto il mondo alle adunanze pubbliche, a quelli residenti e interessati al tema alle adunanze semipubbliche, mentre i Cardinali onorari devono partecipare solo ai Concistori pubblici e non votano in quelli deliberanti. I Cardinali che siano apostati o neghino delle verità di fede o contraddicano un comandamento di Dio decadono automaticamente e non possono essere reintegrati, nemmeno nelle funzioni sacerdotali, ma solo assolti, se pentiti.
La Sede Vacante
Giovanni Paolo III ha pubblicato la costituzione apostolica Solium Petri, con cui ha regolato la Sede Vacante e il Conclave. Alla morte del Papa ha confermato tutte le disposizioni vigenti, stabilendo di tenere il Conclave al massimo dopo quindici giorni, ordinariamente nella Cappella Sistina, sotto la responsabilità del Cardinal Decano, assistito dal Maresciallo di Conclave. I poteri del Papa sono custoditi dal Sacro Collegio e dal Cardinal Camerlengo di SRC, che li esercitano per quel poco di loro spettanza. Rimangono in carica solo i Segretari dei dicasteri per gli affari correnti, senza nessuna potestà decisionale. I Cardinali elettori alloggiano nella Casa Santa Marta e arrivano nella Cappella tramite un tunnel in plexigas costruito appositamente per tenerli isolati. I locali conclavizi e residenziali sono schermati. I contatti con l’esterno proibiti a pena di scomunica. I metodi di voto sono tre: per suffragio, per compromesso e per ispirazione. Il suffragio è a scrutinio segreto e anonimo, con due votazioni alla mattina e una il pomeriggio, dopo la quotidiana Messa dello Spirito Santo. E’ eletto chi raggiunge i due terzi dei voti. Se le procedure elettorali si allungano oltre i dieci giorni, i Cardinali devono avere una diminuzione del vitto, che arriva a pane e acqua dopo trenta giorni. In caso di due settimane senza elezione, se il Collegio è in tal senso unanime, si procede all’elezione per compromesso, con una Commissione elettorale formata per sorteggio da un gruppo di elettori da quindici a trentacinque, che devono scegliere il Papa all’unanimità. L’eletto deve avere la conferma, a voto segreto, degli altri Cardinali, con la maggioranza assoluta. L’elezione per acclamazione o ispirazione può avvenire o all’inizio del Conclave o subito dopo lo stallo e dev’essere unanime. Le procedure elettorali sono segrete e in clausura, ma degli scrutini e delle riunioni plenarie si tiene verbale che viene pubblicato alla fine del Conclave. Le elezioni simoniache sono proibite. Quelle di eretici notori o di scismatici sono nulle. L’eletto, maschio e battezzato nella Chiesa Cattolica e con uso di ragione, deve ricevere la consacrazione episcopale qualora ne sia sprovvisto, anche ad saltum se laico, e poi essere incoronato con la Tiara.
L’abdicazione del Papa deve avvenire solo in caso di deportazione, gravissima infermità fisica e problemi mentali; essa deve essere preceduta da una comunicazione, anche scritta, al Sacro Collegio, che all’occorrenza deve esprimere una valutazione sulla situazione dell’abdicatario, anche se non vincolante. L’abdicatario non si può far chiamare Papa emerito né può mantenere titoli e segni esteriori del Pontificato; avrà il Cardinalato onorario col rango di Vescovo e sarà secondo solo al Papa ma non svolgerà nessun ruolo attivo.
Un Papa afflitto da malattia mentale irreversibile o in coma irreversibile è dichiarato decaduto dal Sacro Collegio all’unanimità e non può essere reintegrato nemmeno se si risveglia o guarisce, purché ciò accada prima dell’apertura del Conclave.
Un Papa che pubblicamente e direttamente neghi una verità di fede definita dogmaticamente o un comandamento di Dio esplicito o rinneghi la fede nel complesso mediante apostasia manifesta, decade ipso facto e coram populo e i Vescovi devono ritirarsi dalla comunione con lui. Può essere assolto se pentito ma non reintegrato nelle funzioni sacerdotali. Non decade, ma deve essere ammonito dai Cardinali, dai Vescovi ma anche dai fedeli, un Papa che conduce una vita immorale. Colpe morali passate non implicano la sua decadenza.
(Foto di Daniele Di Vincenzo)